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- The EU Artificial Intelligence Act and the Public Sector – Humans and AI Systems in Public Administration in the light of the European Regulation on Artificial Intelligence of 2024
On 10 December 2025, at 4 pm (Central European Time), the book “The EU Artificial Intelligence Act and the Public Sector – Humans and AI Systems in Public Administration in the light of the European Regulation on Artificial Intelligence of 2024” edited by Juli Ponce and Agustí Cerrillo-i-Martínez , published by the European Public Law Organisation (EPLO), was presented in hybrid format. Juli Ponce and Agustí Cerrillo will introduce the event, which will be followed by a transatlantic academic dialogue on artificial intelligence and regulation. In particular, the international discussion will be led by: Cary Coglianese (Edward B. Schils Professor of Law, Professor of Political Science and Director of Penn Program on Regulation, University of Pennsylvania and author of the Foreword ). Nicoletta Rangone (Full Professor of Administrative Law, Director of the Jean Monnet Centre on Sustainable Artificial Intelligence for Regulation at LUMSA in Roma, Author and Associate Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies). Click here to access a summary of the event.
- Regulatory Impact Assessment in Italy: Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ruolo dell'AIR
In mancanza di AIR, il Consiglio di Stato si limita a rendere un parere interlocutorio su una proposta di regolamento governativo La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi sullo schema di D.P.C.M., «regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»; un intervento che si inserisce nel più ampio contesto delle misure volte al potenziamento dei controlli di finanza pubblica. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non poter formulare un parere definitivo, pronunciandosi invece con un parere interlocutorio [1] ( n. 2025/00561 ), per la mancanza di due strumenti istruttori: l’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e l’Analisi tecnico-normativa (ATN). Come osserva il Collegio, «in assenza di tali fasi normativamente tipizzate del processo normativo, la “definitività” e, dunque, la stessa “stabilità” […] non possono ritenersi correttamente raggiunte». Il ruolo cruciale dell’AIR nella costruzione delle norme Rilevando la carenza dell’AIR, non sanabile in via implicita, il Consiglio di Stato definisce lo strumento come «la premessa “sociologica” e fattuale – misurabile nei suoi elementi compositivi nonché nelle correlazioni tra loro che possono determinare un impatto o un altro, tra quelli desiderabili nell’ambito della ratio della legge giustificativa dell’intervento (impatti idealmente altrettanto misurabili) - della successiva formulazione delle norme». In termini analoghi, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito la necessità che l’AIR sia predisposta in maniera adeguata e allegata agli schemi normativi (cfr. Cons. di Stato, sez. atti normativi, pareri: 2025/00634 , 2025/00300 , 2025/00560 , 2025/00450 , 2025/00574 ). Ne deriva che l’AIR non vada considerata come un mero adempimento formale, in quanto strumento attraverso il quale l’amministrazione deve misurare ex ante gli effetti potenziali delle norme proposte, giustificare le scelte in relazione alla ratio legis, anticipare criticità applicative, valutare scenari alternativi e opzioni regolatorie, e infine selezionare la soluzione più proporzionata e coerente in relazione al contesto illustrato. La prassi applicativa, evidenziata dal Consiglio di Stato, si caratterizza invece per analisi troppo spesso ridotte a meri adempimenti burocratici, compilate a posteriori e con formule stereotipate, svuotate così del loro ruolo essenziale. Nel parere in esame, il Collegio configura l’assenza dell’AIR quale eliminazione di un momento fondamentale di riflessione, indispensabile alla legittimità e alla qualità dell’azione regolatoria, senza la quale non è possibile effettuare una valutazione adeguata né della «congruenza e giustificabilità delle soglie quantitative di “significatività”» che giustificano l’intervento normativo, né della coerenza tra criteri soggettivi e oggettivi per l’individuazione dei contributi (vale a dire del relativo contenuto regolatorio). In assenza dell’AIR, mancano inoltre gli elementi essenziali per apprezzare la razionalità dell’ambito di applicazione delle norme proposte (ad esempio, l’esclusione delle società a partecipazione pubblica quotate e delle loro controllate) e per verificare l’impatto potenziale della disciplina proposta sul contenimento della spesa pubblica. Un perimetro soggettivo eccessivamente ristretto, come quello prospettato, rischia infatti di determinare un esito contrario alla ratio legis , con conseguenze negative sulla finanza pubblica, ma ciò non è verificabile in assenza di AIR. Il Consiglio di Stato fornisce anche importanti indicazioni sul procedimento regolamentare (non oggetto di analisi in questa sede), intervenendo in ordine a due profili fondamentali di diritto amministrativo: la natura giuridica del potere regolamentare [2] e la corretta attribuzione della titolarità dello stesso. Verso una regolazione governativa responsabile e trasparente? Dal parere del Consiglio di Stato emerge che l’AIR costituisce uno strumento di garanzia procedimentale la cui omissione non può essere considerata un mero vizio formale, ma rappresenta una frattura sostanziale nell’iter di formazione dell’atto normativo. Il messaggio alle amministrazioni è dunque chiaro: l’AIR non è un documento da allegare meccanicamente per chiudere il fascicolo, ma il presupposto conoscitivo dell’intervento normativo. Trattare l’AIR come un mero adempimento burocratico significa sottrarre alla regolazione la sua giustificazione sostanziale, ledendo i principi di legalità, buon andamento e trasparenza. In un sistema che intenda preservare coerenza e qualità della produzione normativa e della regolazione, l’analisi di impatto della regolamentazione non può essere considerata opzionale o rinviabile: senza di essa, il procedimento regolamentare non può ritenersi legittimamente concluso, né idoneo a produrre effetti durevoli e conformi alla volontà del legislatore. Ferdinando Ioia - Tirocinante presso il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione NUVIR, laureando LUMSA in diritto amministrativo [1] Si tratta di una modalità consultiva che non conclude il procedimento, ma sospende il termine ordinario (di regola pari a quarantacinque giorni) previsto per il rilascio del parere, così da consentire l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In questo modo si promuove il confronto con l’amministrazione e si orienta il provvedimento verso una migliore definizione. [2] In ordine alla natura giuridica, il Consiglio di Stato ricorda che la qualificazione di un atto come “regolamento” non può fondarsi unicamente su criteri formali, ma deve ancorarsi a parametri sostanziali quali l’astrattezza, la generalità e l’applicabilità ripetuta della disciplina. Come affermato, «gli indici qualificatori di un regolamento non sono soltanto di natura formale (…), ma anche di natura sostanziale», confermando così una lettura funzionale della potestà regolamentare, basata sugli effetti giuridici prodotti dall’atto più che sulla sua denominazione formale.
- A new Jean Monnet Centre of Excellence on “Sustainable Artificial Intelligence for Regulation – SUSTAIN-AI-REG”
The European Commission has selected the LUMSA project for a Jean Monnet Centre of Excellence on ‘Sustainable Artificial Intelligence for Regulation – SUSTAIN-AI-REG’ , directed by Prof. Nicoletta Rangone . LUMSA is thus among the 47 Jean Monnet Centres of Excellence funded worldwide. This recognition confirms the University's strategic role in research, training and third mission on the topics of artificial intelligence and sustainability in the public sector. Over the next three years, the Centre will develop research and training activities dedicated to understanding how AI can support regulatory and inspection control authorities , while assessing its environmental impact and risks to the rule of law. Initiatives will include the development of methodologies to measure the environmental impact of AI technologies and the definition of sustainability criteria for their development and use by public administrations. The Centre is characterised by a strong interdisciplinary approach, involving experts in law, economics, data science, statistics and environmental studies. The research group includes, among others, LUMSA professors M. Naldi, G. Ferri, M. Rizzolli and A. Maruotti. The project is also part of the activities of the Leopoldo Elia Research Centre (CREL) at LUMSA University. The Centre's international dimension is ensured by its collaboration with prestigious partners, including: University of London-Institute of Advanced Legal Studies, The Good Lobby, HEC Paris, University of Barcelona, as well as representatives of the OECD-Regulatory Delivery Programme and the European Public Law Organisation-IRIDE . The project also involves international experts from leading universities and institutions, such as the London School of Economics, the University of Pennsylvania, the European University Institute and University College London. Planned activities include two international conferences on “Innovation for Regulation” and “Sustainability in Innovation”, annual “Contests” on good practices in sustainable innovation in regulation, university and professional courses, internships, scientific publications, podcast episodes, newsletters and a “Transparency Register on AI in the Regulatory Cycle” that is fully accessible to the public.





