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Nicoletta Rangone: Riflessioni per una innovazione capace di proteggere l'ambiente e i diritti fondamentali dei cittadini

2 giorni fa
Tempo di lettura: 6 min



In occasione del convegno Improving Administrative Decisions using AI, Experimentation and Sandboxes organizzato dall’Universitat Oberta de Catalunya e dall’Universitat de Barcelona, Nicoletta Rangone (Direttrice del Centro) è stata intervistata dal giornalista spagnolo Saül Gordillo per la rivista Algoritmo Trasparente. L'intervista è disponibile in formato video e testuale, in spagnolo, in inglese, in catalano e in italiano. Durante questo colloquio sono emersi numerosi spunti per una regolazione favorevole all’innovazione, ma capace di proteggere l’ambiente e i diritti fondamentali dei cittadini. Di seguito vengono sintetizzati alcuni passaggi, rinviando al testo originale per approfondimenti.


IA e sostenibilità ambientale: un problema aperto

Durante l'intervista, la professoressa scardina in più passaggi diverse convinzioni diffuse sul rapporto di esclusione reciproca tra progresso tecnologico, ambiente e diritti fondamentali. Sebbene sia evidente l'urgenza di mettere in armonia la spinta verso un’innovazione rapida e i diritti, l'obiettivo del regolatore europeo non dovrebbe essere quello di favorire una delle due esigenze ostacolando l'altra, ma di equilibrarle con la maggiore consapevolezza possibile.


Il raggiungimento di ciò potrebbe essere senz’altro favorito dalla definizione di un metodo condiviso per misurare l'impatto ambientale dei sistemi di IA. Al momento non è infatti chiaro e univoco cosa debba essere valutato, in che momento inizi il ciclo di vita di un sistema e dove termini. Questo aspetto condiziona fortemente la raccolta di dati confrontabili. In assenza di una trasparenza che si estenda anche all’impatto ambientale di infrastrutture, modelli e sistemi di IA, risulta impossibile per i cittadini, le amministrazioni e le imprese scegliere in modo consapevole di limitare la propria impronta ambientale. Nell’attesa di tale esito, i soggetti pubblici e privati potrebbero comunque compiere una serie di scelte che vadano nella direzione di un minore impatto ambientale dell’IA, ad esempio: il riuso di modelli open source, perché evitano o riducono l’impatto delle attività di training; l’impiego di Small Language Models quando maggiori risorse computazionali non siano necessarie; l’adozione di criteri di sviluppo o acquisto di sistemi in base a degli standard ambientali (in termini di consumo di acqua o energia); la definizione di criteri di sviluppo o acquisto perché è in questa fase che si potrebbe richiedere il rispetto di determinati standard ambientali (ad esempio, in termini di consumo di acqua o energia) e la trasparenza dei risultati misurati.


Questa esigenza di chiarezza e di consapevolezza comune ha travalicato i confini della riflessione giuridica e tecnologica, trovando un richiamo forte anche oltre le istituzioni secolari. In particolare, si ricorda l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, che affronta il tema in modo frontale chiedendo una presa di responsabilità collettiva degli impatti dell'IA per poterne sfruttare le potenzialità senza compromettere il nostro futuro.


Regolazione Europea dell’IA: pregi, difetti e rischi per l'effettività

Rispetto alla narrativa secondo la quale la regolazione europea tenda a paralizzare i processi d'innovazione, Nicoletta Rangone chiarisce diversi elementi chiave per un'analisi del fenomeno. L'AI Act pone chiaramente al centro la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. La prospettiva è di cercare un delicato equilibrio tra innovazione, diritti e concorrenza, nel quadro di un modello antropocentrico. Questo approccio dovrebbe essere motivo di orgoglio per i cittadini europei.


Ciò che alimenta il falso dilemma tra innovazione e diritti è considerare l’approccio rights-driven come un ostacolo e non come una condizione dello sviluppo tecnologico. Allo stesso tempo, la professoressa riconosce un elemento di debolezza del Regolamento europeo: la sua enorme complessità. Pur ponendosi degli obiettivi importanti, l’AI Act comprendeva, già nella versione originaria, 113 articoli, articolati in 13 capi, 180 considerando e 13 allegati. A questa struttura si aggiungono atti delegati e di esecuzione, norme armonizzate, codici di buone pratiche e linee guida: strumenti di diversa natura e forza giuridica che concorrono a definire un’imponente architettura regolatoria.

 

Il tutto si affianca ad altri interventi rilevanti per l’ecosistema digitale: non soltanto GDPR, DSA e DMA, ma anche nuove iniziative, tra cui le proposte di, Cloud and AI Development Act, Chips Act 2.0, comprese nel Tech Sovereignty Package, e quella dell’Industrial Accelerator Act). La complessità di questo quadro può appesantire i processi di adeguamento delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e richiede senza dubbio una semplificazione, ma non certo una deregolazione.

 

Tuttavia, anche la semplificazione presenta dei rischi. Il primo fra tutti è quello di generare instabilità giuridica quando modifica ripetutamente le scadenze e il contenuto degli obblighi. Il Digital Omnibus on AI, divenuto Regolamento (UE) 2026/1744, ha rinviato l’applicazione di vari obblighi per i sistemi ad alto rischio (ad esempio è rinviata al 2 dicembre 2027 la disciplina dei sistemi ad alto rischio di cui all’allegato III dell’EU AI Act  e al 2 agosto 2028 per quelli considerati ad alto rischio se si tratta di componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa UE indicata nell’Allegato I dell’EU AI Act). La riforma ha modificato le previsioni dell’EU AI Act, semplificando alcuni adempimenti di registrazione e rimodulando l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (sono richieste misure a sostegno, ma non è imposto di garantire uno specifico livello individuale). Parallelamente, la proposta di Digital Omnibus generale, COM(2025) 837, ancora all’esame dei colegislatori, interviene anche sulla protezione dei dati personali, tra cui una deroga per il trattamento residuale di categorie particolari di dati personali nello sviluppo e nel funzionamento di sistemi e modelli di IA subordinata a condizioni e garanzie (non si tratta, dunque, di un’autorizzazione generale all’utilizzo di dati sensibili per l’addestramento come si temeva).


Nel complesso, le modifiche ravvicinate delle regole e delle relative scadenze possono aumentare i costi di adeguamento e favorire (nelle imprese e nelle amministrazioni) una posizione di attesa rispetto agli investimenti necessari per garantire la conformità.


Quanto al metodo utilizzato, le semplificazioni della regolazione dell’ecosistema digitale sono state realizzate attraverso i due menzionati interventi Omnibus (che fanno parte dei ben 12 Omnibus adottati tra gennaio 2025 e giugno 2026). Da queste riforme emerge un dato di tendenza preoccupante: la Commissione europea sta progressivamente ridimensionando il modello decisionale fondato su un’ampia partecipazione degli interessati e su solide evidenze empiriche. Il processo decisionale degli Omnibus ha visto consultazioni rivolte spesso ai soli esperti, senza coinvolgere i cittadini, e in assenza di una preventiva valutazione di impatto. In questo modo, peraltro, non solo si riducono le garanzie di partecipazione, ma ne deriva anche una limitazione dei dati informativi necessari per adottare decisioni evidence-based. Anche la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2026 (A Simpler, Clearer and Better Enforced EU Rulebook, COM(2026) 380, presenta elementi da osservare con attenzione, consentendo flessibilità delle consultazioni e deroghe procedurali in situazioni eccezionali di urgenza. Il rischio è che la ricerca di rapidità dei processi di regolazione comprima gli spazi di partecipazione e impoverisca la base informativa a disposizione dei decisori pubblici. L’urgenza è spesso inevitabile in tempi segnati da crisi di varia natura, diventa però patologica quando sostituisce stabilmente l’ascolto, l’analisi degli impatti e la trasparenza.


Cosa ci dicono le esperienze di Spagna e Francia?

Dalla giornata di studi è emerso come varie amministrazioni locali spagnole, pur agendo nell’ambito applicativo della normativa europea in materia di protezione dei dati personali, hanno incentivato e supportato lo sviluppo di progetti innovativi per le città mettendo a disposizione i dati raccolti dalle città stesse. Si tratta di un approccio in controtendenza rispetto a quello più conservativo all’applicazione del GDPR che sembra caratterizzare altri Stati, tra cui l’Italia. Tra le applicazioni presentate vi è l’esperienza di Barcellona, che usa IA per la detection di illegal tourist accommodations, un problema di ordine pubblico, ma anche di accesso alla casa da parte dei cittadini ­– come anche evidenziato da una recente proposta europea al riguardo; la gestione dele sandboxes di Madrid, Barcellona e Valencia.


La conversazione tocca anche il tema della sovranità digitale, partendo dal caso della Francia, che ha deciso di investire in infrastrutture digitali nazionali come il cloud e in aziende come Mistral e ha abbracciato l’approccio ad una “IA frugale”. Allo stesso tempo, il Paese ha scelto di limitare la propria dipendenza da alcune piattaforme straniere nei settori più sensibili. È questo un monito anche per le amministrazioni pubbliche italiane a valutare dove vengono conservati i loro dati, quale ordinamento giuridico li protegge e quale livello di dipendenza tecnologica si genera da determinate scelte. Il tutto nella consapevolezza che misure di sovranità digitale non debbano portare a chiusure nazionalistiche, quanto garantire che le tecnologie cui si fa ricorso siano coerenti con i valori e la sensibilità dei paesi che le utilizzano.

 

 

 

 

 
 
 

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